IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza;
    Il  cittadino  egiziano  El  Shebini  Khaled, residente a Milano,
iscritto   all'elenco  «stranieri»  dell'Albo  dei  giornalisti  come
pubblicista,  ha  chiesto  la  registrazione  al  Registro stampa del
Tribunale  di  Milano di un periodico dal titolo Al Naba Al-Araby, di
cui  si  qualifica direttore responsabile, proprietario, ed esercente
impresa giornalistica.
    Secondo  le  norme  attualmente  in  vigore tale domanda dovrebbe
essere  rigettata,  giacche'  il  richiedente  non  e'  ne' cittadino
italiano   (come   richiesto  dall'art.  3,  legge  n. 47/1948),  ne'
cittadino  comunitario  (che l'art. 9, legge n. 52/1996 ha equiparato
al   cittadino  italiano  ai  fini  degli  art. 3  e  4  della  legge
n. 47/1948).
    Il  pur  autorevole  parere favorevole del Consiglio dell'Ordine,
qui allegato, non risolve il problema.
    Infatti,  la  citata  Convenzione  di  New York contiene solo una
enunciazione  di  principi  di  liberta'  di espressione gia' sanciti
dalla  nostra  Costituzione,  ne'  risulta concretamente rilevante ai
fini  del decidere la sentenza n. 11/1968 di codesta onorevole Corte,
sempre richiamata nel parere del Consiglio, giacche' nella specie non
puo'  considerarsi  fatto notorio che nella Repubblica Egiziana siano
negate  le  liberta'  fondamentali,  ne'  il richiedente e' rifugiato
politico.
    Inoltre,  qui  si tratta di stabilire non se il richiedente possa
iscriversi  all'albo  dei  pubblicisti  (cui  e' gia' iscritto) ma se
possa essere direttore responsabile di un giornale.
    Questo giudice non ignora che numerose sentenze della Corte hanno
ritenuto  non  confliggenti  con  la  liberta'  di stampa molte norme
riguardanti  l'esercizio  della  professione  giornalistica  e  sulla
registrazione dei periodici. (v. sent. nn. 11/1968, 98/1968).
    Nel  caso  concreto,  pero',  il  rifiuto  di registrazione di un
giornale destinato alla comunita' araba del nostro paese, solo per il
fatto  che  il  direttore  responsabile  indicato  non  e'  cittadino
comunitario,  sembra  davvero  confliggere con i principi di cui agli
artt. 2, 3 e 21 della Costituzione.
    Si  consideri  che  un  tale divieto finisce per incidere proprio
sulle  minoranze etniche piu' deboli, magari guardate con sospetto da
parte  della  popolazione  per  particolari  contingenze  storiche  o
politiche.  Nel caso di specie, non vi e' dubbio che la ricerca di un
direttore    responsabile    italiano   per   il   giornale   sarebbe
particolannente   difficoltosa,  considerato  che  il  fatto  che  il
direttore,   per   poter  esercitare  concretamente  le  funzioni  di
controllo   demandategli   dalla  legge,  dovrebbe  avere  anche  una
approfondita  conoscenza  della lingua araba e quindi le possibilita'
si restringono ulteriormente.
    Sembra   dunque  a  questo  giudice  che  l'art.  3  della  legge
n. 47/1948, che consente solo ai cittadini comunitari di rivestire la
carica di direttore responsabile di un periodico sia in contrasto con
gli artt. 3 e 21 della Costituzione, tanto piu' in una societa' ormai
multietnica.